Art. 22
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
4La Corte Costituzionale, con sentenza 26 giugno-12 luglio 1967, n. 103 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1967, n. 177), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 22, primo comma, del T. U. delle norme sulla dichiarazione annuale dei redditi soggetti alle imposte dirette approvato con D.P.R. 5 luglio 1951, n. 573, limitatamente alla parte in cui dispone l'aumento del 10 per cento per i redditi di categoria A, di categoria B e di categoria C/1 da iscrivere a ruolo in caso di omessa dichiarazione".
Testo vigente dal 18 luglio 1967, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva