Art. 13
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[1](Art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 585)
[2]Nei casi di messa in liquidazione, senza continuazione della gestione, delle societa' ed enti indicati nel secondo comma dell'art. 8, i liquidatori, nella dichiarazione da presentarsi entro i tre mesi dal deposito del bilancio presso l'ufficio del registro delle imprese, dichiarano i redditi derivanti dalla liquidazione. Se la liquidazione non si esaurisce nell'anno, nella dichiarazione, da presentarsi entro i nove mesi dalla chiusura di ciascun anno di liquidazione, i liquidatori comprendono i redditi sulla base del bilancio annuale, ai fini della tassazione, che ha carattere provvisorio ogni qualvolta la liquidazione non si protrae oltre il quinquennio, salvo tassazione di conguaglio in relazione al reddito globale, sulla base del bilancio finale, da comprendersi nella dichiarazione che deve essere presentata entro i tre mesi dal deposito del bilancio medesimo presso l'ufficio del registro delle imprese.
Testo vigente dal 26 luglio 1951 al 26 agosto 1954 · versione 0 su Normattiva