Art. 13
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[1](Art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 585)
[2]Nei casi di messa in liquidazione, senza continuazione della gestione, delle societa' ed enti indicati nel secondo comma dell'art. 8, i liquidatori, nella dichiarazione da presentarsi entro i tre mesi dal deposito del bilancio presso l'ufficio del registro delle imprese, dichiarano i redditi derivanti dalla liquidazione. Se la liquidazione non si esaurisce nell'anno, nella dichiarazione, da presentarsi entro i nove mesi dalla chiusura di ciascun anno di liquidazione, i liquidatori comprendono i redditi sulla base del bilancio annuale, ai fini della tassazione, che ha carattere provvisorio ogni qualvolta la liquidazione non si protrae oltre il quinquennio, salvo tassazione di conguaglio in relazione al reddito globale, sulla base del bilancio finale, da comprendersi nella dichiarazione che deve essere presentata entro i tre mesi dal deposito del bilancio medesimo presso l'ufficio del registro delle imprese. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 agosto 1954, n. 603
2La L. 6 agosto 1954, n. 603 ha disposto (con l'art. 19) che "Il termine di tre mesi previsto dal secondo comma dell'art. 8 e dall'art. 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 573, e' ridotto ad un mese. Il termine di nove mesi previsto dal terzo comma del citato art. 8 e' ridotto ad un mese a decorrere dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o dallo statuto per l'approvazione del bilancio. Il termine di nove mesi previsto dal secondo comma del citato art. 13 e' ridotto a cinque mesi".
Testo vigente dal 26 agosto 1954 al 1 gennaio 1960 · versione 2 su Normattiva