Art. 26 — Disposizione transitoria: art. 48 della legge 11 gennaio 1951, n. 25
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960 · versione 4 su Normattiva
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960 · versione 4 su Normattiva
2 versioni dal 1951
Collegamenti
Art. 43 — Disposizioni transitorie
1. COMMA ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 1988, N. 455. 2. COMMA ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 1988, N. 455. 3. Le norme di cui al titolo II si applicano con effetto retroattivo, anche per quanto riguarda le cose sequestrate ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto…
Art. 25
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645…
Art. 233 — Norme transitorie relative al titolo I
… dall'entrata in vigore del presente codice. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti. Le disposizioni di cui all'art. 9 si applicano alle competizioni sportive su strada che avranno luogo dal 1 gennaio 1994. Fino a quella data si applicano le…
Art. 48
Legge sull'emigrazione-art. 48 ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 11 FEBBRAIO 1929, N. 358…
Art. 10 — Disposizioni transitorie e finali
Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il regio decreto 19 …
Art. 47
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-05;573~art26 · fonte su Normattiva