Art. 6
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[2]Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione:
- 1)i prestatori d'opera subordinata aventi redditi esclusivamente di categoria C/2, che, nel loro complesso, ai fini dell'imposta complementare, non superino le lire 600.000;
- 2)limitatamente ai redditi di terreni ed ai redditi agrari, coloro il cui reddito complessivo, valutabile ai fini dell'imposta complementare sul reddito, non supera le lire 240.000. Sono, altresi', esenti dall'obbligo della dichiarazione coloro il cui reddito imponibile, ai fini dell'imposta sui fabbricati, risulti accertato in somma inferiore a lire 150 complessivamente per tutti i cespiti posseduti e non posseggano altri redditi soggetti ad imposta diretta.
Testo vigente dal 26 luglio 1951 al 8 giugno 1952 · versione 0 su Normattiva