Art. 6

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[1](Art. 2, terzo comma, della legge 11 gennaio 1951, n. 25, e art. 13, 2° comma, del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 585).

[2]Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione:

  • 1)i prestatori d'opera subordinata aventi redditi esclusivamente di categoria C/2, che, nel loro complesso, ai fini dell'imposta complementare, non superino le lire 600.000;
  • 2)limitatamente ai redditi di terreni ed ai redditi agrari, coloro il cui reddito complessivo, valutabile ai fini dell'imposta complementare sul reddito, non supera le lire 240.000. Sono, altresi', esenti dall'obbligo della dichiarazione coloro il cui reddito imponibile, ai fini dell'imposta sui fabbricati, risulti accertato in somma inferiore a lire 150 complessivamente per tutti i cespiti posseduti e non posseggano altri redditi soggetti ad imposta diretta.

Testo vigente dal 26 luglio 1951 al 8 giugno 1952 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-05;573~art6 · fonte su Normattiva