Art. 6
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[2]((Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione, limitatamente ai redditi di terreni, ai redditi agrari ed ai redditi tassabili per rivalsa, coloro il cui reddito complessivo valutabile ai fini dell'imposta complementare non superi, al lordo della quota esente di lire 240.000 e della detrazione per carichi di famiglia, le 480.000 lire)). Sono, altresi', esenti dall'obbligo della dichiarazione coloro il cui reddito imponibile, ai fini dell'imposta sui fabbricati, risulti accertato in somma inferiore a lire 150 complessivamente per tutti i cespiti posseduti e non posseggano altri redditi soggetti ad imposta diretta.
Testo vigente dal 8 giugno 1952 al 1 gennaio 1960 · versione 1 su Normattiva