Art. 109
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Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva a cui sia riscontrato dagli ospedali militari uno stato di tossicodipendenza o di abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni in deroga a quanto previsto nelle avvertenze e negli articoli 40 e 41 dell'elenco approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, n.1008, e nell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237. I soggetti di cui al comma 1 sono segnalati dalle autorita' sanitarie militari alle competenti unita' sanitarie locali al fine di facilitare il loro volontario avviamento al trattamento di recupero sociale presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva, gia riconosciuti tossicodipendenti dalle autorita' sanitarie civili e che hanno in corso un documentato trattamento di recupero da parte di centri civili autorizzati, possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni, previo accertamento delle competenti autorita' sanitarie militari. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva riconosciuti idonei al termine del periodo di rivedibilita' previsto per il recupero dei soggetti tossicodipendenti possono, a domanda, essere dispensati ai sensi dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, quale risulta sostituito dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, indipendentemente dall'ordine di priorita' ivi previsto. I militari di leva gia' incorporati che sono riconosciuti tossicodipendenti dagli ospedali militari vengono posti in licenza di convalescenza fino al termine del congedamento della classe di appartenenza e il periodo di licenza e' computato ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva in deroga a quanto previsto dall'art. 24, comma 8, della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Detti militari vengono altresi' segnalati alle competenti unita' sanitarie locali al fine di facilitare il loro avvio volontario a programmi di recupero. Il militare in ferma prolungata o rafferma o in servizio permanente riconosciuto tossicodipendente, che dichiari la sua disponibilita' a sottoporsi a trattamenti di recupero socio-sanitario, viene posto in licenza di convalescenza straordinaria e successivamente, se del caso, in aspettativa per il periodo massimo previsto dalla normativa in vigore. Al termine del trattamento viene sottoposto a controlli sanitari intesi a stabilire la sua idoneita' al servizio militare. Per i militari di cui al presente articolo riconosciuti tossicofili, vengono realizzate attivita' di sostegno e di educazione sanitaria presso i consultori militari. Le funzioni di polizia giudiziaria ai fini della prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente testo unico, commessi da militari in luoghi militari, spettano ai soli comandanti di corpo con grado non inferiore ad ufficiale superiore. Tutti gli interventi previsti nel capo II del titolo IX del presente testo unico devono essere svolti nel rispetto del diritto alla riservatezza dei soggetti interessati.
Testo vigente dal 31 ottobre 1990 al 9 ottobre 2010 · versione 0 su Normattiva