Art. 110

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Il dipendente da sostanze stupefacenti o psicotrope che, al termine del trattamento di recupero, e' nelle condizioni di essere chiamato al servizio militare di leva puo', su propria richiesta da presentare all'ufficio territoriale di leva del distretto militare, e su parere conforme della direzione della comunita' terapeutica, continuare a prestare come servizio civile la sua attivita' volontaria per un periodo pari alla durata del servizio militare. Il periodo di attivita' trascorso nella comunita' terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unita' sanitaria locale e' valido a tutti gli effetti come servizio militare. In caso di assenza ingiustificata, la direzione della comunita' terapeutica o il responsabile del centro di accoglienza e di orientamento dell'unita' sanitaria locale devono dare comunicazione alle competenti autorita' militari territoriali che provvedono alla chiamata dell'interessato al servizio militare di leva. Le autorita' militari competenti del territorio possono, in qualsiasi momento, accertare presso la comunita' terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unita' sanitaria locale la presenza effettiva dell'interessato. Al termine del periodo di attivita' nella comunita' terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unita' sanitaria locale, l'autorita' militare rilascia all'interessato il congedo militare illimitato.

Testo vigente dal 31 ottobre 1990 al 9 ottobre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309~art110 · fonte su Normattiva