Art. 112 — (Legge 26 giugno 1990, n.162, art. 26, comma 1) Servizio sostitutivo civile presso associazioni ed enti di assistenza socio-sanitaria
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 ottobre 1990 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Gli obiettori di coscienza ammessi ai benefici della legge 15 dicembre 1972, n.772, e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere di prestare servizio sostitutivo civile presso centri civili autorizzati e convenzionati con l'Amministrazione della difesa che provvedono all'assistenza socio-sanitaria ed alla riabilitazione dei soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Testo vigente dal 31 ottobre 1990 al 9 ottobre 2010 · versione 0 su Normattiva