Art. 112(Legge 26 giugno 1990, n.162, art. 26, comma 1) Servizio sostitutivo civile presso associazioni ed enti di assistenza socio-sanitaria

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Gli obiettori di coscienza ammessi ai benefici della legge 15 dicembre 1972, n.772, e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere di prestare servizio sostitutivo civile presso centri civili autorizzati e convenzionati con l'Amministrazione della difesa che provvedono all'assistenza socio-sanitaria ed alla riabilitazione dei soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Testo vigente dal 31 ottobre 1990 al 9 ottobre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309~art112 · fonte su Normattiva