Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Stupefacenti e sostanze psicotrope - Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti recidivi - Libertà di scelta da parte dell'utente tra strutture pubbliche e private operanti nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze - Qualificazione come livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera 'm)', della Costituzione - Previsione nella modificata rubrica dell'art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990 - Ricorso della Regione Toscana - Inappropriato inquadramento della libertà di scelta tra i livelli essenziali delle prestazioni - Conseguente esorbitanza dai principi fondamentali riservati alla legislazione statale nella materia di concorrente «tutela della salute» - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento delle ulteriori questioni sollevate.
E' costituzionalmente illegittimo, con assorbimento delle ulteriori questioni sollevate, l'art. 4- quinquiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, nella parte in cui definisce la rubrica dell'art. 116 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, utilizzando la formula «Livelli essenziali relativi alla libertà di scelta dell'utente e ai requisiti per l'autorizzazione delle strutture private», anziché «Libertà di scelta dell'utente e requisiti per l'autorizzazione delle strutture private». Infatti, l'inquadramento della libertà di scelta nell'ambito normativo dell'art. 117, secondo comma, lettera m ), Cost., non solo è concettualmente inappropriato, ma comporta conseguenze lesive dell'autonomia regionale, in quanto consente il superamento dei confini tra principi fondamentali della materia, riservati alla legislazione dello Stato, e disciplina di dettaglio, riservata alle Regioni, tipici della competenza ripartita di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., nel cui ambito ricade la normativa de qua , volta alla tutela della salute dei tossicodipendenti. - In ordine alla non inquadrabilità di determinati ambiti di legislazione nella competenza trasversale ed esclusiva di cui all'art. 117, comma secondo, lettera m ), Cost., v. citate sentenze n. 383, n. 285/2005 (per i casi di incidenza delle norme statali su interi settori materiali) e sentenza n. 120/2005 (per la regolamentazione dell'assetto organizzativo e gestorio degli enti preposti all'erogazione delle prestazioni). - Sull'ambito della competenza statale nel porre tali livelli essenziali, v. citate sentenze n. 134/2006 e n. 88/2003. - Sul diritto di scelta dell'assistito tra le strutture sanitarie, pubbliche e private, v. citata sentenza n. 200/2005 e, prima della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, sentenza n. 416/1995.
Riguarda ancheart. 4-quinquiesdecies d.l. 272/2005
Stupefacenti e sostanze psicotrope - Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti recidivi - Libertà di scelta da parte dell'utente tra strutture pubbliche e private operanti nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze - Qualificazione come livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera 'm)', della Costituzione - Previsione nel modificato comma 1 dell'art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990 - Ricorso della Regione Toscana - Inappropriato inquadramento della libertà di scelta tra i livelli essenziali delle prestazioni - Conseguente esorbitanza dai principi fondamentali riservati alla legislazione statale nella materia di concorrente «tutela della salute» - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento delle ulteriori questioni sollevate.
E' costituzionalmente illegittimo, con assorbimento delle ulteriori questioni sollevate, l'art. 4- quinquiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, nella parte in cui modifica il comma 1 dell'art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990, limitatamente alle parole «quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m ), della Costituzione». Infatti, l'inquadramento della libertà di scelta nell'ambito normativo dell'art. 117, secondo comma, lettera m ), Cost., non solo è concettualmente inappropriato, ma comporta conseguenze lesive dell'autonomia regionale, in quanto consente il superamento dei confini tra principi fondamentali della materia, riservati alla legislazione dello Stato, e disciplina di dettaglio, riservata alle Regioni, tipici della competenza ripartita di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., nel cui ambito ricade la normativa de qua , volta alla tutela della salute dei tossicodipendenti.
Riguarda ancheart. 4-quinquiesdecies d.l. 272/2005
Stupefacenti e sostanze psicotrope - Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti recidivi - Libertà di scelta da parte dell'utente tra strutture pubbliche e private operanti nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze - Qualificazione come livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera 'm)', della Costituzione - Previsione nel modificato comma 2 dell'art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990 - Ricorso della Regione Toscana - Inappropriato inquadramento della libertà di scelta tra i livelli essenziali delle prestazioni - Conseguente esorbitanza dai principi fondamentali riservati alla legislazione statale nella materia di concorrente «tutela della salute» - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento delle ulteriori questioni sollevate.
E' costituzionalmente illegittimo, con assorbimento delle ulteriori questioni sollevate, l'art. 4- quinquiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, nella parte in cui modifica il comma 2 dell'art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990, limitatamente alle parole «che rappresentano livelli essenziali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m ), della Costituzione». Infatti, l'inquadramento della libertà di scelta nell'ambito normativo dell'art. 117, secondo comma, lettera m ), Cost., non solo è concettualmente inappropriato, ma comporta conseguenze lesive dell'autonomia regionale, in quanto consente il superamento dei confini tra principi fondamentali della materia, riservati alla legislazione dello Stato, e disciplina di dettaglio, riservata alle Regioni, tipici della competenza ripartita di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., nel cui ambito ricade la normativa de qua , volta alla tutela della salute dei tossicodipendenti.
Riguarda ancheart. 4-quinquiesdecies d.l. 272/2005
Stupefacenti e sostanze psicotrope - Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti - Abilitazione delle Regioni e Province autonome a ricevere erogazioni liberali ('ex' art. 100, comma 2, lettera 'a)', del d.P.R. n. 917 del 1986) subordinata all'obbligo di ripartire le somme percepite tra gli enti ausiliari di cui all'art. 115 del d.P.R. n. 309 del 1990 - Ricorso della Regione Umbria - Previsione di preciso vincolo di destinazione - Lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento delle ulteriori questioni sollevate.
E' costituzionalmente illegittimo, con assorbimento delle ulteriori questioni sollevate, l'art. 4- quinquiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, nella parte in cui, modificando il comma 9 dell'art. 116 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, stabilisce che «Le Regioni e le Province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all'art. 115» del T.U. sulle tossicodipendenze. Infatti, detta disposizione, là dove introduce, per le Regioni e le Province autonome, un obbligo di riparto delle somme percepite esorbita dagli indirizzi e dai limiti resi necessari dal coordinamento della finanza pubblica, violando l'autonomia finanziaria delle Regioni e delle Province autonome, in contrasto con l'art. 119 Cost., in quanto pone un preciso vincolo di destinazione rispetto ad entrate costituite da erogazioni liberali disposte direttamente in favore delle Regioni. - In senso analogo, v. citate sentenze numeri 169, 157, 105 e 95/2007.
Riguarda ancheart. 4-quinquiesdecies d.l. 272/2005
Stupefacenti e sostanze psicotrope - Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti - Abilitazione delle Regioni e Province autonome a ricevere erogazioni liberali - Individuazione delle «assemblee» di Regioni e Province autonome quali organi competenti al riparto delle somme percepite - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Piemonte - Indebita individuazione dell'organo regionale a fissare i criteri di ripartizione dei fondi - Violazione dell'organizzazione interna della Regione rientrante nella cornice generale dei principi statutari, entro la competenza residuale delle stesse - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento delle ulteriori questioni sollevate.
E' costituzionalmente illegittimo, con assorbimento delle ulteriori questioni sollevate, l'art. 4- quinquiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, nella parte in cui, modificando il comma 9 dell'art. 116 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, stabilisce che le Regioni e le Province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all'art. 115 sulle tossicodipendenze, secondo i programmi da questi presentati ed «i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee». Quest'ultima prescrizione si pone in contrasto con l'art. 123 Cost., che attribuisce allo statuto la determinazione dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione, così violando l'autonomia organizzativa interna delle Regioni, poiché individua quale organo regionale debba fissare i criteri di ripartizione dei fondi derivanti dalle erogazioni liberali di cui all'art. 100, comma 2, lettera a ), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Risulta altresì violato anche quarto comma dell'art. 117 Cost., in quanto trattasi di normativa di dettaglio attinente all'organizzazione interna della Regione e rientrante quindi, entro la cornice generale dei principi statutari, nella competenza residuale delle stesse.
Riguarda ancheart. 4-quinquiesdecies d.l. 272/2005