Art. 65(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 65) Obbligo di trasmissione di dati

((1. Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, trasmettono al Ministero della salute, alla Direzione centrale per i servizi antidroga e alla competente unita' sanitaria locale annualmente, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente:

  • a)i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;
  • b)la quantita' e qualita' delle sostanze utilizzate per la produzione di medicinali preparati nel corso dell'anno;
  • c)la quantita' e la qualita' dei medicinali venduti nel corso dell'anno;
  • d)la quantita' e la qualita' delle giacenze esistenti al 31 dicembre.))
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Successivamente la Corte Costituzionale

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Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (che ha disposto la modifica del presente articolo).

Testo vigente dal 21 maggio 2014, tuttora in vigore · versione 53 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309~art65 · fonte su Normattiva