Art. 123(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) Verifica del trattamento in regime di sospensione di esecuzione della pena nonche' di affidamento in prova in casi particolari

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Per tutti i soggetti il cui trattamento sia stato disposto in regime di sospensione del procedimento o di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi del presente testo unico, viene trasmessa dalla unita' sanitaria locale competente per territorio, su richiesta dell'autorita' che ha disposto la sospensione, una relazione secondo modalita' definite con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, relativamente all'andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito della ultimazione del programma stesso, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze di cui alle tabelle I, II, III, IV dell'art. 14.

Testo vigente dal 31 ottobre 1990 al 28 febbraio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309~art123 · fonte su Normattiva