Art. 7
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 5) Obbligo di esibizione di documenti
Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti dagli articoli 5 e 6 i titolari delle autorizzazioni, nonche' i titolari o i direttori delle farmacie, sono tenuti ad esibire ai funzionari del Ministero della sanita' ed agli appartenenti alle forze di polizia tutti i documenti inerenti all'autorizzazione, alla gestione della coltivazione e vendita dei prodotti, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio delle sostanze stupefacenti o psicotrope.
Testo vigente dal 31 ottobre 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva