Art. 72(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 13, comma 1) Attivita' illecite

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1993, N. 171 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE)). E' consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope ((...)), debitamente prescritti secondo le necessita' di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto.

Testo vigente dal 6 giugno 1993, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309~art72 · fonte su Normattiva