Art. 8
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 4, comma 1) Opposizione alle ispezioni. Sanzioni
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque:
- a)indebitamente impedisce od ostacola lo svolgimento delle ispezioni previste dall'articolo 6;
- b)rivela o preannuncia l'ispezione qualora questa debba essere improvvisa o comunque non preannunciata;
- c)indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o gli altri atti previsti dall'articolo 29, oppure si sottrae all'obbligo di esibire i documenti di cui all'articolo 7.
Testo vigente dal 31 ottobre 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva