Art. 8(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 4, comma 1) Opposizione alle ispezioni. Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque:

  • a)indebitamente impedisce od ostacola lo svolgimento delle ispezioni previste dall'articolo 6;
  • b)rivela o preannuncia l'ispezione qualora questa debba essere improvvisa o comunque non preannunciata;
  • c)indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o gli altri atti previsti dall'articolo 29, oppure si sottrae all'obbligo di esibire i documenti di cui all'articolo 7.

Testo vigente dal 31 ottobre 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309~art8 · fonte su Normattiva