Art. 167 — Gestione infedele
Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chi, nella prestazione del servizio di gestione di portafogli ((...)) o del servizio di gestione collettiva del risparmio, in violazione delle disposizioni regolanti i conflitti di interesse, pone in essere operazioni che arrecano danno agli investitori, al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni.
Testo vigente dal 1 novembre 2007, tuttora in vigore · versione 25 su Normattiva