Art. 97(Attivita' sotto copertura). 1. Per lo svolgimento delle attivita' sotto copertura concernenti i delitti previsti dal presente testo unico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni

Testo vigente dal 7 settembre 2010, tuttora in vigore · versione 37 su Normattiva

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