Art. 97(Attivita' sotto copertura). 1. Per lo svolgimento delle attivita' sotto copertura concernenti i delitti previsti dal presente testo unico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni

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Fermo il disposto dell'art. 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unita' specializzate antidroga, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dalla presente legge ed in esecuzione di operazioni anti-crimine specificatamente disposte dal Servizio centrale antidroga o, d'intesa con questo, dal questore o dal comandante del gruppo dei Carabinieri o della Guardia di finanza o dal comandante del nucleo di polizia tributaria, (( o dal direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410,)) procedono all'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope e' data immediata e dettagliata comunicazione al Servizio centrale antidroga ed all'autorita' giudiziaria. Questa, se richiesta dalla polizia giudiziaria, puo', con decreto motivato, differire il sequestro fino alla conclusione delle indagini.

Testo vigente dal 8 agosto 1992 al 28 febbraio 2006 · versione 3 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309~art97 · fonte su Normattiva