Art. 10
[1]Comunicazione del decreto di mobilitazione di un ente o stabilimento.
[2]Il dirigente o comunque chi e' preposto ad un ente o stabilimento mobilitato per il servizio del lavoro deve dare comunicazione del decreto di mobilitazione al personale che ne fa parte.
[3]La comunicazione e' fatta mediante affissione, nell'interno degli uffici e dei locali di lavoro, di apposito ordine di servizio, ovvero mediante diretta partecipazione.
Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva