Art. 10

[1]Comunicazione del decreto di mobilitazione di un ente o stabilimento.

[2]Il dirigente o comunque chi e' preposto ad un ente o stabilimento mobilitato per il servizio del lavoro deve dare comunicazione del decreto di mobilitazione al personale che ne fa parte.

[3]La comunicazione e' fatta mediante affissione, nell'interno degli uffici e dei locali di lavoro, di apposito ordine di servizio, ovvero mediante diretta partecipazione.

Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1611~art10 · fonte su Normattiva