Art. 16
[1]Assegnazione e chiamata in servizio del lavoro di dipendenti delle Amministrazioni pubbliche.
[2]Nei riguardi dei dipendenti delle Amministrazioni statali, delle Provincie, dei Comuni, del Governatorato di Roma e degli enti pubblici a carattere nazionale, l'assegnazione e la chiamata in servizio del lavoro presso altri enti sono disposte dal Ministro per le corporazioni, d'intesa con l'Amministrazione centrale competente, salvo per quanto riguarda il personale dipendente da Amministrazioni ferroviarie, per il quale i relativi provvedimenti sono adottati dal Ministro per le comunicazioni.
Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva