Art. 14

[1]Autorita' preposte al servizio del lavoro.

[2]Sono preposti al servizio del lavoro:

  • a)il Partito Nazionale Fascista;
  • b)il Ministero delle corporazioni.

[3]Il Partito Nazionale Fascista provvede al censimento ed all'addestramento dei cittadini soggetti per legge al servizio del lavoro.

[4]Il Ministero dello corporazioni provvede all'assegnazione ed alla chiamata dei cittadini medesimi per il servizio del lavoro.

[5]Il Ministero dell'interno collabora con il Partito Nazionale Fascista e con il Ministero delle corporazioni all'adempimento dei compiti previsti dal presente articolo, sia mediante i suoi organi centrali sia a mezzo dei prefetti e dei comuni.

Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1611~art14 · fonte su Normattiva