Art. 14
[1]Autorita' preposte al servizio del lavoro.
[2]Sono preposti al servizio del lavoro:
- a)il Partito Nazionale Fascista;
- b)il Ministero delle corporazioni.
[3]Il Partito Nazionale Fascista provvede al censimento ed all'addestramento dei cittadini soggetti per legge al servizio del lavoro.
[4]Il Ministero dello corporazioni provvede all'assegnazione ed alla chiamata dei cittadini medesimi per il servizio del lavoro.
[5]Il Ministero dell'interno collabora con il Partito Nazionale Fascista e con il Ministero delle corporazioni all'adempimento dei compiti previsti dal presente articolo, sia mediante i suoi organi centrali sia a mezzo dei prefetti e dei comuni.
Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva