Art. 17
[1]Assegnazione e chiamata in servizio del lavoro dei cittadini in servizio scolastico.
[2]Nei riguardi dei cittadini in servizio scolastico, la assegnazione ai corsi di addestramento e la chiamata in servizio del lavoro, disposte nel corso dell'anno scolastico, sono effettuate d'intesa col Ministro per l'educazione nazionale, tenendo conto delle esigenze della scuola.
Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva