Art. 34
[1]Inosservanza delle norme regolamentari e degli ordini impartiti dalle autorita' preposte al servizio del lavoro.
[2]Chiunque non osserva i provvedimenti legalmente dati dagli organi preposti al servizio del lavoro o dall'autorita' che ha la vigilanza sugli enti mobilitati a' sensi dell'art. 9, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire seimila, salvo che il fatto non costituisca un piu' grave reato.
[3]Nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico puo' essere stabilita, per la violazione di norme da esso prevedute, la pena dell'arresto sino a sei mesi o quella dell'ammenda sino a lire seimila.
Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva