Art. 9
[1]Mobilitazione degli enti per il servizio del lavoro.
[2]La mobilitazione per il servizio del lavoro delle pubbliche amministrazioni, dei pubblici servizi, degli enti e delle imprese, indicati nell'art. 2, e' ordinata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, con proprio decreto, su proposta dei Ministri interessati o della Commissione Suprema di difesa, d'intesa in ogni caso con il Ministro per le corporazioni.
[3]Sono eccettuati gli stabilimenti privati di produzione per la guerra, i quali divengono mobilitati per il servizio del lavoro per effetto del decreto del Sotto segretario di Stato per le fabbricazioni di guerra che li dichiara ausiliari.
[4]La mobilitazione per il servizio del lavoro puo' essere limitata ad una parte dell'ente o stabilimento.
[5]Nel decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, o del Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra, deve essere indicato il giorno a partire dal quale decorrono per l'ente o stabilimento gli effetti della mobilitazione per il servizio del lavoro.
Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva