Art. 35
[1]Circostanza aggravante per il Concorso di pena.
[2]Se il fatto costituente reato a norma del presente testo unico e' commesso previo accordo tra due o piu' persone, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.
Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva