Art. 6
[1]Precedenze nell'assegnazione per il servizio del lavoro.
[2]Ferme restando le disposizioni del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, sul riordinamento della disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro, il personale da assegnare al servizio del lavoro deve essere assunto attraverso gli organi indicati nel presente testo unico.
[3]Nell'assegnazione al servizio del lavoro deve essere data la precedenza a quelli che volontariamente si offrano di prestare tale servizio, a quelli che non svolgono, in forma autonoma o subordinata, alcuna attivita' professionale, alle nubili, alle vedove senza prole ed alle maritate senza prole.
Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva