Art. 11 — (R) Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica
Articolo abrogato dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Abrogato dal 1 gennaio 2006 · versione 9 su Normattiva
Articolo abrogato dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Abrogato dal 1 gennaio 2006 · versione 9 su Normattiva
3 versioni dal 2001
Collegamenti
Art. 18 — Il contratto e la sua stipulazione
Il contratto e' stipulato, a pena di nullita', in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalita' elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo…
Art. 2 — Deposito telematico e modalita' di trasmissione
… documenti di cui all'articolo 147, comma 1 del Codice puo' essere effettuato anche per via telematica secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Al deposito…
Art. 49 — Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica
Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni…
Art. 12
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82…
Art. 132-bis — Obblighi informativi degli intermediari
Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono…
Art. 28
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445~art11 · fonte su Normattiva