Art. 12 — Pagamenti informatici
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 luglio 2003 al 1 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →
(( Il trasferimento in via telematica di fondi tra privati, pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati e' effettuato secondo regole fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia.
Testo vigente dal 2 luglio 2003 al 1 gennaio 2006 · versione 4 su Normattiva