Art. 27 — Certificatori qualificati
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82
Testo vigente dal 1 gennaio 2006, tuttora in vigore · versione 9 su Normattiva
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Testo vigente dal 1 gennaio 2006, tuttora in vigore · versione 9 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
3 versioni dal 2001
Collegamenti
Art. 24 — Firma digitale
… vigente. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non risulti revocato o sospeso. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, …
Art. 25
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Art. 36 — Revoca e sospensione dei certificati qualificati
Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore: a) revocato in caso di cessazione dell'attivita' del certificatore salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 37; b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell'autorita'; c) revocato…
Art. 20
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Art. 28
Certificati di firma elettronica qualificata COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. In aggiunta alle informazioni previste nel Regolamento eIDAS ... nel certificato di firma elettronica qualificata puo' essere inserito il codice fiscale. Per i titolari…
Art. 12
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445~art27 · fonte su Normattiva