Art. 29-septies — Revoca e sospensione dei certificati qualificati
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82
Testo vigente dal 1 gennaio 2006, tuttora in vigore · versione 9 su Normattiva
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Testo vigente dal 1 gennaio 2006, tuttora in vigore · versione 9 su Normattiva
Spiegazione
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2 versioni dal 2003
Collegamenti
Art. 36 — Revoca e sospensione dei certificati qualificati
Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore: a) revocato in caso di cessazione dell'attivita' del certificatore salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 37; b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell'autorita'; c) revocato…
Art. 25
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Art. 24 — Firma digitale
… normativa vigente. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non risulti revocato o sospeso. Attraverso il certificato qualificato si devono…
Art. 20
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Art. 32
Obblighi del titolare di firma elettronica qualificata e del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata Il titolare del certificato di firma e' tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di firma o degli strumenti di autenticazione informatica…
Art. 8
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445~art29septies · fonte su Normattiva