Art. 29-septies — Revoca e sospensione dei certificati qualificati
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(( Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:
- a)revocato in caso di cessazione dell'attivita' del certificatore;
- b)revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell'autorita';
- c)revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalita' previste nel presente decreto;
- d)revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacita' del titolare o di abusi o falsificazioni. Il certificato qualificato puo', inoltre, essere revocato o sospeso nei casi previsti dalle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2. La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato riferimento temporale. Le modalita' di revoca o sospensione sono previste nelle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.
Testo vigente dal 2 luglio 2003 al 1 gennaio 2006 · versione 4 su Normattiva