Art. 65 — (R) Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali
Oltre a possedere i requisiti indicati all'articolo 52, il sistema per la gestione dei flussi documentali deve:
- a)fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento registrato, il fascicolo ed il singolo procedimento cui esso e' associato;
- b)consentire il rapido reperimento delle informazioni riguardanti i fascicoli, il procedimento ed il relativo responsabile, nonche' la gestione delle fasi del procedimento;
- c)fornire informazioni statistiche sull'attivita' dell'ufficio;
- d)consentire lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione dei flussi documentali di altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e l'iter dei procedimenti complessi.
Testo vigente dal 20 febbraio 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva