Art. 66 — (R) Specificazione delle informazioni previste dal sistema di gestione dei flussi documentali
Le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste, delle operazioni di registrazione e del formato dei dati relativi ai sistemi informatici per la gestione dei flussi documentali sono specificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro della funzione pubblica.
Testo vigente dal 20 febbraio 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva