Art. 73 — (L) Assenza di responsabilita' della pubblica amministrazione
Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilita' per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non piu' rispondenti a verita', prodotti dall'interessato o da terzi.
Testo vigente dal 20 febbraio 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva