Art. 1
[1](Art. 1 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]Presso ogni Provveditorato agli studi sono istituiti, per gli affari dell'istruzione elementare, un Consiglio scolastico ed un Consiglio di disciplina, ambedue presieduti dal Regio provveditore. 19
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 26 settembre 1935, n. 1866, convertito senza modificazioni dalla L. 16 marzo 1936, n. 496, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) la soppressione del Consiglio scolastico previsto dal presente articolo.
Testo vigente dal 22 novembre 1935, tuttora in vigore · versione 22 su Normattiva