Art. 1
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[1](Art. 1 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]Presso ogni Provveditorato agli studi sono istituiti, per gli affari dell'istruzione elementare, un Consiglio scolastico ed un Consiglio di disciplina, ambedue presieduti dal Regio provveditore.
Testo vigente dal 23 aprile 1928 al 22 novembre 1935 · versione 0 su Normattiva