Art. 10
[2]Gli ispettori centrali per l'istruzione elementare con ufficio presso il Ministero della pubblica istruzione provvedono al coordinamento del servizio di vigilanza degli ispettori scolastici.
[3]E' pure loro compito l'attendere a studi ed indagini, su richiesta del direttore generale per l'istruzione elementare.
[4]Essi vengono nominati mediante esame di concorso. Salva l'applicazione dell'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, possono pure essere nominati dal ministro, a scelta fra persone che abbiano la competenza, l'autorita' e le attitudini richieste per l'ufficio o che appartengano ai ruoli del personale dipendente dal Ministero della pubblica istruzione.
[5]Il numero dei posti di ispettore centrale e' indicato nella tabella B.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva