Art. 77
[1](Art. 1 [67] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).
[2]Il Ministero della pubblica istruzione, per mezzo di un ispettore centrale per l'istruzione elementare, esercita la funzione di vigilanza stabilita al precedente articolo e mantiene le intese fra gli Enti delegati e le autorita' scolastiche, anche in relazione all'applicazione di quanto e' disposto circa la trasformazione in non classificate delle scuole uniche e la istituzione di nuove scuole non classificate.
[3]A tal fine verra' trasportata annualmente nel capitolo delle ispezioni degli ispettori centrali nel bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 20.000 togliendola dallo stanziamento di cui al comma 2° dell'art. 80.
[4]Per i servizi di organizzazione e direzione delle scuole affidate agli Enti delegati, di cui agli articoli 69 e 85, il Ministero della pubblica istruzione ha facolta' di comandare, presso i detti enti, di mano in mano che se ne presenti la necessita', Regi ispettori scolastici, direttori didattici e funzionari dei ruoli dipendenti, fino ad un numero massimo complessivo di 30.
[5]Ad essi sara' conservata la sede per tutta la durata del comando.
[6]Per la direzione tecnica locale delle scuole di qualsiasi tipo gli Enti delegati, assumendo a loro carico le spese di supplenza, possono, col consenso del Regio provveditore o dell'Amministrazione comunale se trattasi di Comuni autonomi, servirsi dell'opera di insegnanti elementari di ruolo, senza che per cio' la carriera di questi sia interrotta.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva