Art. 106

[1](Art. 97 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]I cittadini, che abbiano i requisiti voluti dal presente testo unico per essere eletti a reggere una scuola pubblica elementare, sono abili a tenere in proprio nome un istituto privato dello stesso ordine, salvo a presentare all'autorita' scolastica competente gli altri titoli comprovanti la capacita' legale e la moralita'. La maturita' classica e l'abilitazione tecnica tengono luogo di titolo di capacita'.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art106 · fonte su Normattiva