Art. 106
[1](Art. 97 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]I cittadini, che abbiano i requisiti voluti dal presente testo unico per essere eletti a reggere una scuola pubblica elementare, sono abili a tenere in proprio nome un istituto privato dello stesso ordine, salvo a presentare all'autorita' scolastica competente gli altri titoli comprovanti la capacita' legale e la moralita'. La maturita' classica e l'abilitazione tecnica tengono luogo di titolo di capacita'.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva