Art. 97

[1](Art. 86 e 89 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]I militari del Regio esercito in servizio, non provvisti di un certificato dal quale risulti che hanno adempiuto al loro obbligo scolastico, o per i quali sia accertato che non conservino l'istruzione ricevuta nelle scuole elementari, sono obbligati a frequentare la scuola elementare reggimentale.

[3]L'autorita' militare stabilisce dove l'insegnamento debba tenersi.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art97 · fonte su Normattiva