Art. 97
[2]I militari del Regio esercito in servizio, non provvisti di un certificato dal quale risulti che hanno adempiuto al loro obbligo scolastico, o per i quali sia accertato che non conservino l'istruzione ricevuta nelle scuole elementari, sono obbligati a frequentare la scuola elementare reggimentale.
[3]L'autorita' militare stabilisce dove l'insegnamento debba tenersi.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva