Art. 174
[1](Art. 169 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]I genitori o chi ne fa le veci possono provvedere per proprio conto all'istruzione dell'obbligato, ma in tal caso debbono provare con documenti la propria capacita' tecnica od economica a provvedervi. Gli obbligati che non frequentino pubbliche scuole devono, al 14° anno, provare d'aver sostenuto l'esame di licenza dalla scuola complementare o da altra scuola post-elementare di ugual numero di anni, e sono tenuti a ripetere detto esame finche' non abbiano conseguito l'approvazione.
[3]Dopo quattro sessioni di esame il candidato che non sia riuscito ad ottenere l'approvazione rimane esonerato dall'obbligo.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva