Art. 109

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[1](Art. 115 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]I progetti degli edifici scolastici, da compilarsi secondo le norme dettate con decreto del ministro della pubblica istruzione, sono approvati dal Regio provveditore agli studi su parere del Genio civile e del medico provinciale.

[3]L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilita'. Per le espropriazioni occorrenti si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2992, per il risanamento della citta' di Napoli.

Testo vigente dal 23 aprile 1928 al 27 giugno 1930 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art109 · fonte su Normattiva