Art. 109
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[1](Art. 115 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]I progetti degli edifici scolastici, da compilarsi secondo le norme dettate con decreto del ministro della pubblica istruzione, sono approvati dal Regio provveditore agli studi su parere del Genio civile e del medico provinciale.
[3]L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilita'. Per le espropriazioni occorrenti si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2992, per il risanamento della citta' di Napoli.
Testo vigente dal 23 aprile 1928 al 27 giugno 1930 · versione 0 su Normattiva