Art. 11

[1](Art. 11 e 12 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]Il territorio del Regio Provveditorato agli studi e' diviso, con decreto ministeriale, in circoscrizioni ispettive e, limitatamente alla parte non compresa nella giurisdizione dei Comuni che godono dell'autonomia scolastica, in circoli didattici.

[3]La circoscrizione ispettiva e' affidata a un Regio ispettore scolastico; il circolo didattico a un direttore didattico governativo.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art11 · fonte su Normattiva