Art. 122
[2]Non possono partecipare ai concorsi:
- a)le persone non fornite della legale abilitazione all'ufficio d'insegnante e non provviste di un attestato di moralita' da rilasciarsi, dopo dichiarazione del fine per cui e' chiesto, dal podesta' o dai podesta' dei Comuni, nei quali il candidato abbia dimorato negli ultimi due anni anteriori a quello in cui il concorso e' bandito;
- b)le giovani e i giovani che non abbiano rispettivamente compiuto il 17° e il 18° anno di eta' o che non lo compiano col 31 dicembre dell'anno in cui e' bandito il concorso;
- c)coloro che alla data del bando di concorso abbiano compiuta l'eta' di 35 anni. Questa disposizione non si applica ai maestri delle scuole rurali, ai concorrenti di cui all'art. 248, a coloro che facciano gia' parte del personale di ruolo dipendente dallo Stato, da Comuni e da Amministrazioni scolastiche, ai maestri ex combattenti ed alle maestre parenti di caduti, mutilati ed invalidi di guerra, a quelli che abbiano conseguito l'approvazione in precedenti concorsi magistrali per titoli ed esami e a quelli compresi nelle graduatorie, la cui efficacia fu dichiarata cessata dall'art. 6, comma 2°, del R. decreto 11 marzo 1923, n. 635; 16 23
- d)coloro che siano stati dispensati dal servizio per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermita', a meno che essi non dimostrino con speciale certificato medico legalizzato che quella causa sia venuta a cessare;
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 20 giugno 1935, n. 1196
16Il Regio Decreto 20 giugno 1935, n. 1196 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica sara' applicata ai concorsi magistrali per titoli ed esami gia' indetti alla data di pubblicazione del Regio Decreto stesso.
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373
23Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "L'art. 122, lettera c) del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, e' modificato nel senso che sono ammessi ai concorsi per posti di maestro elementare, anche se eccedono il prescritto limite massimo di eta', oltre alle categorie indicate nella lettera c) dell'articolo citato, e salvo l'osservanza delle altre disposizioni emanate in materia, coloro che abbiano prestato servizio di provvisorio o supplente nelle scuole elementari statali, o, comunque, servizio di straordinario, avventizio o simile, nelle Amministrazioni dello Stato, quando la durata del servizio stesso, riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza della loro eta' rispetto al limite predetto".
Testo vigente dal 29 maggio 1947, tuttora in vigore · versione 26 su Normattiva