Art. 127

[1](Art. 131 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 5 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125).

[2]La nomina dei maestri delle scuole amministrate dal Regio Provveditorato e la loro assegnazione alle singole sedi e' fatta dal Regio provveditore agli studi, secondo l'ordine della graduatoria di concorso e tenendo conto delle esigenze della scuola e delle indicazioni degli stessi maestri, entro la seconda quindicina di settembre, conformemente alle norme del regolamento.

[3]I maestri dei Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole sono nominati, entro lo stesso termine, dal podesta', il quale procede alle nomine, secondo l'ordine di merito della graduatoria. Tali nomine non sono esecutive se non dopo l'approvazione del Regio provveditore, il quale procede direttamente alle nomine stesse, ove il Comune non vi abbia provveduto nel termine.

[4]Quando la nomina avviene in corso d'anno scolastico, la assegnazione della sede ha carattere provvisorio. Ha pure tale carattere l'assegnazione del maestro a sede di nuova istituzione o resasi vacante dopo la pubblicazione dell'elenco, di cui all'art. 146 del presente testo unico. L'assegnazione definitiva ha luogo dopo attuati i trasferimenti.

[5]Gli insegnanti sono, quindi, inscritti nei ruoli costituiti a norma dell'art. 130.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art127 · fonte su Normattiva