Art. 128

[1](Art. 130 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]Ai mutilati e agli invalidi di guerra, dei quali e' prescritta dalle norme vigenti l'assunzione obbligatoria nelle pubbliche amministrazioni, e' conferito, quando siano riusciti vincitori nei concorsi magistrali, oltre ai posti loro spettanti in via normale per effetto della loro classificazione in graduatoria, il decimo dei posti che a norma del regolamento possono essere attribuiti ai maestri e che si devono coprire per il periodo di efficacia della graduatoria. A questo effetto su ogni dieci nomine ai posti suddetti, la decima spetta al mutilato o invalido che segua nella graduatoria l'ultimo dei concorrenti nominato.

[3]Qualora pero' la nomina ad uno dei posti anzidetti spetti ad un mutilato o invalido di guerra per effetto della graduatoria secondo l'ordine di merito, non si fa luogo nei riguardi di quel posto all'applicazione del comma precedente.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art128 · fonte su Normattiva