Art. 130
[2]I ruoli dei maestri dipendenti dai Regi Provveditorati sono distinti in due gradi: di maestri straordinari e di maestri ordinari. Quest'ultimo grado e' distinto in classi secondo la misura dello stipendio.
[3]I ruoli sono pubblicati entro il mese di dicembre di ciascun anno, con la situazione dei maestri al 1° ottobre precedente.
[4]Le stesse disposizioni si applicano ai Comuni che amministrano direttamente le scuole, i quali hanno facolta' di disciplinare in modo diverso con apposite norme regolamentari la carriera dei maestri, purche' assegnino a questi stipendi iniziali e aumenti superiori di un decimo almeno a quelli legali.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva