Art. 351 — Assunzione di invalidi e mutilati di guerra e per servizio
Fermo il disposto dell'art. 5, l'assunzione agli impieghi civili dello Stato degli invalidi e mutilati di guerra e degli invalidi e mutilati per servizio e' regolata dalle speciali disposizioni vigenti. Rimangono ferme le norme relative agli orfani di caduti in guerra o per servizio.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva