Art. 351Assunzione di invalidi e mutilati di guerra e per servizio

Fermo il disposto dell'art. 5, l'assunzione agli impieghi civili dello Stato degli invalidi e mutilati di guerra e degli invalidi e mutilati per servizio e' regolata dalle speciali disposizioni vigenti. Rimangono ferme le norme relative agli orfani di caduti in guerra o per servizio.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art351 · fonte su Normattiva